martedì 23 luglio 2019

COME PEGGIORARE LA RIFORMA ORLANDO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Il Governo sbandiera ai quattro venti come una sintesi positiva, fra le diverse istanze delle anime della magistratura onoraria, la prossima presentazione di un DDL fortemente penalizzante per i Giudici Onorari di Tribunale.
La tabella finale allegata a tale DDL chiarisce che a farne le spese saranno proprio questi ultimi, i quali, non solo, vengono trattati a livello economico in maniera del tutto incomprensibilmente insoddisfacente rispetto ai GdP, ma anche, per la maggior parte, vengono destinati a comporre l'Ufficio per il Processo.
Dimentica anche questo Governo che l'art. 106 comma 2 della Costituzione consente la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli"e non per altre funzioni (rectius mansioni).
Nei fatti l'inserimento nell'Ufficio per il Processo, pone il Giudice Onorario a non svolgere le funzioni attribuite a giudici singoli, tanto basti pensare che all'interno dello stesso non è previsto che vi siano anche Giudici Professionali.
Il DDL di riforma della riforma mantiene inalterato il vulnus del D.Lgs. 116/2017 laddove dispone l'inserimento nell'Ufficio del Processo dei magistrati onorari ed è nella sua previsione economica punitivo nei confronti dei vecchi GOT a tutto vantaggio invece dei GdP.


mercoledì 3 ottobre 2018

Un investitore può fare uso selettivo della nullità del contratto quadro?

Con l'ordinanza n. 23927 del 02 ottobre 2018 la I^ Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso all'esame del Primo Presidente la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.

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giovedì 19 aprile 2018

ERROR IN PROCEDENDO o VIZIO DI MOTIVAZIONE? Occhio al rischio inammissibilità del ricorso

La Cassazione con la sentenza 5205/2016 ha ricordato che:
<...il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc, civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (fra le tante Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).>

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venerdì 2 febbraio 2018

I LIMITI DELL'ART. 587 CPP - la pronuncia delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3391 del 26/10/2017 depositata il 24/01/2018 hanno così circoscritto l'ambito di applicazione dell'art. 587 cpp:

<L'efffetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo>

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martedì 3 ottobre 2017

LA COMMISSIONE NELLA OPERAZIONE DI STOCK LENDING NON E' DEDUCIBILE

La Cassazione con la sentenza 11872/2017 ha affermato che, in tema di deducibilità dei costi in relazione a partecipazioni societarie, l’operazione di “Stock Lending”, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, non rilevando che in un caso si verta su un diritto reale e nell’altro su un diritto di credito.
Ne consegue che tale operazione è soggetta ai limiti di cui all’art. 109, comma 8, TUIR, restando il versamento della commissione un costo indeducibile.

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lunedì 11 settembre 2017

LA MESSA ALLA PROVA E' UN NUOVO PROCEDIMENTO SPECIALE ALTERNATIVO AL RITO ORDINARIO

Con la sentenza n. 22545/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che:
“Il nuovo istituto come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 novembre 2015, ha dunque effetti sostanziali, perchè dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quano consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio ordinario, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.”
Ne consegue che una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non può dedursi in sede di appello l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.




martedì 27 giugno 2017

SULLA LITISPENDENZA EUROUNITARIA

Con la ordinanza 15183 del 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha sottoposto in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:

a> se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell'art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, o , al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell'ordine pubblico processuale, tenuto conto che l'art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.

b> se l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione eurounitaria della litispedenza nonchè con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabilie, di ordine publico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all'interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni.